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FARMACI GENERICI IN ITALIA

L. Caprino e P. Di Capua
Dipartimento di Fisiologia Umana e Farmacologia - Università di Roma "La Sapienza"

1 - Premessa
In Italia la spesa per farmaci nel 2000 ha superato i 29 mila miliardi di lire, di cui oltre la metà a carico del SSN; sono diversi anni che il tetto di spesa fissato per i medicinali non viene rispettato. Sulla scorta delle esperienze di altri paesi industrializzati con la finanziaria del 2001 si era ritenuto utile, anche per un abbattimento dei costi, favorire il consumo di farmaci generici (unbranded) al posto di farmaci registrati (branded) giornalisticamente oggi indicati come farmaci "griffati".
Nel nostro paese, antecedentemente l'introduzione della legge 23 dicembre 2000 n.388 il mercato dei farmaci generici non raggiungeva l'1%. Al momento attuale, dopo l'introduzione di questa normativa modificata con la legge 16 Novembre 2001, n.405, (in cui viene stabilito, per i medicinali non coperti da brevetto, un rimborso corrispondente al farmaco generico, con il prezzo più basso disponibile sul mercato), il consumo dei farmaci generici è in costante aumento e supera il 4-5%; i primi dati relativi a settembre indicano in 15 miliardi il risparmio, che appare in costante crescita; nel 2002 si dovrebbe realizzare, secondo le stime del Ministero, un risparmio di spesa vicino agli 800 miliardi di lire. Rispetto al 2000 il fatturato dei generici ha avuti una crescita del 164% concentrata soprattutto nei mesi di settembre ottobre 2001
Negli altri paesi Europei il mercato dei farmaci generici è ampiamente sviluppato, in Germania, Gran Bretagna e Olanda raggiunge il 40%; in Austria, Belgio, Svezia è del 10%; mentre in Francia e Spagna il 3%.
Tra i fattori principali che non hanno favorito in tutti questi anni in Italia lo sviluppo del mercato dei farmaci generici vi è sicuramente la eccessiva lunghezza della copertura brevettuale che ha, nel nostro paese, una durata di 20 anni escluso il suo prolungamento. Infatti la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, si è avuta in Italia a partire dal 1978 e successivamente con l'emanazione del DPR 338/1979 prima e con la legge 349/91 poi, è stato istituito il Certificato di Protezione Complementare (CPC) abrogato dal Regolamento CEE 1768/92 e sostituito con il Supplementary Protection Certificate (SPC). La differenza tra queste due normative risiede nella durata massima dell'estensione concessa alla fine della durata legale del brevetto che, per il CCP è non superiore a 18 anni mentre per il SPC non può superare i 5 anni.


2 - Definizione di farmaco generico
Il termine "farmaco generico" è stato esplicitamente introdotto, per la prima volta, con la legge 425/96, approvata in applicazione del collegato alla finanziaria per il '96. Un farmaco registrato (branded) è un medicinale preparato e commercializzato con denominazione speciale (brand) e in confezione particolare, laddove farmaco generico (unbranded) è un "medicinale a base di uno o più principi attivi prodotti industrialmente e non protetti da brevetto o Certificato di Protezione Complementare (CPC)". Il prodotto generico deve presentare, rispetto ad una specialità a brevetto scaduto, la stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi, la stessa forma farmaceutica, analoghe caratteristiche di bioequivalenza nonché riportare in etichetta le stesse indicazioni terapeutiche. Il nome del prodotto generico è quello del principio attivo corrispondente alla Denominazione Comune Internazionale (DCI) seguita dal nome del titolare della Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)".
Ad esempio se si considera il farmaco di marca (branded) con nome di fantasia "Valium", il suo principio attivo è il"diazepam" e di conseguenza il farmaco generico si chiamerà Diazepam seguito dal nome dell'azienda produttrice; questo deve avere un prezzo almeno del 20% inferiore a quello della specialità medicinale di riferimento (L.425/96).
A renderli intercambiabili è la presenza in entrambi di "analoghe caratteristiche di bioequivalenza": due prodotti farmaceutici sono considerati bioequivalenti quando i loro profili di concentrazione ematica nel paziente (ovviamente, a parità di dose) sono sovrapponibili con un limite di variazione pari a ±20%. In altre parole, con la bio-equivalenza, si avvalora il criterio che, il risultato terapeutico di un farmaco sia direttamente correlato alla sua concentrazione nel sangue e, dunque si assume che due farmaci bioequivalenti dovrebbero/devono produrre gli stessi effetti terapeutici.
Va comunque rilevato che allorquando entreranno in distribuzione farmaci generici contenenti principi attivi il cui margine tra dose efficace / dose tossica è molto limitato, sarebbe consigliabile una riduzione significativa dell'attuale banda di oscillazione del 40% dei parametri di bioequivalenza.


3 - Condizioni per l'immissione in commercio di un farmaco generico

Per immettere in commercio un farmaco generico devono verificarsi due condizioni: a) che il brevetto sia scaduto e b) che vi sia dimostrazione di una stessa bioequivalenza tra prodotto generico e quello registrato. Infatti Il DL 323/96 stabilisce che l'immissione in commercio dei generici viene autorizzata sulla base di una documentazione che attesti la bioequivalenza rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa dei principi attivi, stessa forma farmaceutica e stesse indicazioni terapeutiche.
A difesa del farmaco registrato stanno apparendo articoli, talvolta, di dubbia validità scientifica che evidenziando la non bioequivalenza di alcuni prodotti, ne prospettano l' inefficacia terapeutica e/o la possibilità di un incremento degli eventi avversi. Questo tipo di ricerca, chiaramente a difesa del farmaco registrato, appare oggigiorno strumentale sia perchè l'immissione in commercio di un farmaco generico avviene già sulla base di studi di bioequivalenza, sia perché le industrie farmaceutiche produttrici sono quasi sempre di ampia esperienza e serietà ed operanti in Paesi ove il mercato dei generici è già ampiamente sviluppato, e quindi i loro prodotti, hanno avuto "sul campo" una precisa e attenta valutazione da parte del medico e del consumatore.


4 - Considerazioni sui prezzi
Per quanto riguarda il prezzo gli elenchi allegati alla G.U. n.130 del 7/6/2001 - www.sanita.it - indicavano per alcuni farmaci registrati un costo non solo inferiore rispetto al farmaco branded di riferimento ma anche rispetto al corrispondente generico. Paradigmatico al riguardo è il caso della NIMESULIDE; di tale principio attivo risultavano disponibili n. 33 prodotti registrati e n. 6 prodotti generici. Di essi il prodotto branded di riferimento (più conosciuto e utilizzato) è l'Aulin, la cui confezione da 30 bustine/cpr-100mg aveva proprio nel mese di settembre un prezzo al pubblico di L. 19.800; (gli altri 32 farmaci, ugualmente registrati, contenenti NIMESULIDE, avevano un prezzo oscillante tra 8.900 e 19.000 lire; mentre i corrispondenti 6 prodotti generici avevano un prezzo compreso tra le 10.000 e le 15.000 lire). Fatto sorprendente è che oggi la ditta produttrice dell'Aulin ne ha abbassato repentinamente il prezzo portandolo a lire 9.500 (4,91 Euro). La giustificazione di una così drastica riduzione del prezzo (pari al 48%) appare problematica; in assenza di precise comunicazioni si possono formulare due ipotesi: a) il medicamento era in precedenza troppo costoso, permettendo margini di guadagno molto elevati, b) è stato adottato un meccanismo per mettere fuori gioco i farmaci generici equivalenti.


5 - Situazione attuale di sviluppo del farmaco generico
La vendita dei farmaci generici, come abbiamo già indicato sta avendo un grande successo e questo sembra imputabile, più che alle scelte prescrittive del medico, alla forte spinta del consumatore indotto dalla possibilità di un risparmio economico (infatti -in base alla legge 16 novembre 2001- l'assistito deve pagare se vuole acquistare il farmaco registrato al posto del generico, la differenza tra questo e il corrispondente farmaco generico con il prezzo più basso).
Tuttavia recentemente si sta constatando, in alcune regioni, a causa della irreperibilità sul mercato di un farmaco generico e nonostante la sua presenza sia registrata negli elenchi ufficiali, il fatto che un cittadino deve pagare la differenza di prezzo tra il farmaco registrato ed il farmaco generico "non disponibile".
Inoltre alcuni medici non ritengono sempre intercambiabile il farmaco generico con quello di riferimento, in particolare al fine di non mettere a rischio la compliance del paziente prescrivendo un generico, continuano ad indicare quel prodotto verso il quale il paziente ha già istituto un legame di fiducia dato dal fatto che è un prodotto conosciuto e da lui utilizzato da molti anno con successo.


6 - Proposte per una diffusione e regolamentazione del farmaco generico
Per rendere più significativo il mercato dei farmaci generici in Italia si ritiene utile formulare alcune proposte:
1) affidare ad un'autority la garanzia verso il medico ed il paziente dell'identità chimica e della bioequivalenza del prodotto generico;
2) fornire una adeguata informazione al medico non solo sui concetti di qualità e di bioequivalenza, ma anche sulle metodiche utilizzate per la loro determinazione. Non si può aderire alla richiesta formulata da alcuni medici di una determinazione della validità terapeutica del generico in quanto non solo occorrerebbero molti anni, ma anche perché superflua in quanto la bioequivalenza, correttamente eseguita, è un valido e corretto surrogato.
3) definire con maggiore chiarezza e rigidità dei criteri per lo studio della bioequivalenza. Si dovrebbe adottare il metodo del triplo cieco: in cui né il medico ricercatore, né il paziente, né il chimico/farmacista responsabile della determinazione dei vari parametri farmacocinetici siano a conoscenza del tipo di trattamento (farmaco registrato - farmaco generico) adottato per ogni singolo paziente. Per ulteriore maggiore sicurezza ed attendibilità dei dati, il centro per gli studi di farmacocinetica dovrebbe essere situato al di fuori della ditta committente e delle strutture responsabili della sperimentazione.
4) rendere responsabile il medico delle scelte che effettua in modo che valuti, accanto alla individuazione della terapia le conseguenze economiche derivanti dall'utilizzo di un farmaco registrato rispetto ad un farmaco generico. L'introduzione di questa responsabilizzazione si potrebbe attuare più facilmente se si arrivasse alla decisione di assegnare un budget al medico prescrittore.
5) dare la possibilità all'azienda, che intende registrare un generico, di approntare e presentare la relativa documentazione prima della scadenza del brevetto del farmaco di riferimento, in modo da essere sul mercato nel più breve tempo possibile.
Il risparmio conseguito con l'introduzione dei generici potrebbe essere una buona opportunità per avere risorse pubbliche da destinare al finanziamento della ricerca di farmaci innovativi per malattie rare.

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