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ARTICOLO 1 - Costituzione
E' costituita l'associazione
denominata: SOCIETA' ITALIANA PER STUDI DI ECONOMIA ED ETICA
SUL FARMACO E SUGLI INTERVENTI TERAPEUTICI. La Società
ha sede legale in Roma.
ARTICOLO 2 - Finalità
La SOCIETA' ITALIANA per STUDI
di ECONOMIA ed ETICA sul FARMACO e sugli INTERVENTI TERAPEUTICI
(di seguito più brevemente identificata come "Società").
è una Società a carattere scientifico, senza
scopo di lucro e finalità politiche, che si propone
di svolgere attività di studio, ricerca e formazione
in campo farmacoeconomico e campi correlati, in particolare
per quanto riguarda le innovazioni in campo terapeutico e
di organizzazione sanitaria, nelle diverse implicazioni economiche,
etiche, sociali ed industriali.
La Società si prefigge di:
a) curare la promozione, la gestione e l'organizzazione, anche
mediante istituzioni di borse di studio e premi, di ricerche
orientate a studi di valutazioni economica ed etica sul farmaco
e sugli interventi terapeutici, nei loro diversi aspetti,
quali le sperimentazioni cliniche orientate a scopi farmacoeconomici,
la creazione di banche dati e di registri farmaco-epidemiologici
e quanto altro di pertinenza con gli obiettivi della società;
b) promuovere ed organizzare incontri nazionali e internazionali,
sotto forma di seminari, giornate di studio, conferenze, convegni,
congressi;
c) organizzare corsi teorici e pratici di formazione, aggiornamento
e perfezionamento anche in collaborazione con strutture pubbliche
o private, nazionali, europee ed extraeuropee;
d) coordinare le proprie attività con i programmi di
insegnamento e di ricerca dell'Università e di altri
Enti mediante apposite convenzioni;
e) preparare e gestire progetti di formazione e di aggiornamento
scientifico e tecnico del personale delle istituzioni ospedaliere,
del Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Industrie
Farmaceutiche, ivi compresi i corsi di Educazione Continua
in Medicina (ECM), conformemente a quanto previsto dalle normative
ministeriali nazionali;
f) favorire le iniziative miranti alla diffusione e alla conoscenza
di argomenti di Farmacoeconomia e di argomenti correlati,
mediante la pubblicazione di studi, ricerche, testi scientifici,
monografie, riviste, ed altri mezzi di comunicazione.
Le finalità di cui sopra possono
essere realizzate sia operando direttamente, sia operando
in regime di convenzione con Associazioni od Enti che perseguano
scopi analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione
di terzi cui delegare la realizzazione di determinate attività.
ARTICOLO 3 - Patrimonio e fonti di
finanziamento
Il patrimonio della Società
potrà essere costituito da beni mobili e immobili derivanti
da donazioni, lasciti, elargizioni e liberalità che
siano comunque espressamente destinati all'incremento di un
fondo di dotazione permanente della Società.
Eventuali avanzi di gestione, al termine di ogni anno finanziario
sono destinati, salvo diversa disposizione di legge, a riserve
da utilizzarsi esclusivamente per la realizzazione dei fini
istituzionali della Società e/o per impieghi di pubblica
utilità che il Consiglio direttivo riterrà più
opportune. Non saranno mai distribuiti direttamente o indirettamente
tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano.
E' inoltre vietato procedere alla distribuzione di fondi di
qualsiasi tipo anche aventi natura di capitale, direttamente
o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non
sia imposta da leggi.
La Società si finanzia con i contributi annuali di
Enti pubblici e privati, con le donazioni di persone fisiche
o giuridiche pubbliche e private, con le quote associative
fissate annualmente dalla Società anche in modo differenziato
a seconda della qualità dei Soci, con i contributi
dei partecipanti a corsi, seminari o convegni, organizzati
dalla Società, con i proventi di contratti di promozione
e assistenza, sponsorizzazione e divulgazione di libri, pubblicazioni
a stampa, atti, videofilm, videodischi, etc., stipulati con
Enti, Imprese e/o persone fisiche che operano nei settori
disciplinari di interesse della Società.
Le attività ECM sono finanziate con l’autofinanziamento
e i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati,
ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di
dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua
in medicina.
La quota associativa o il contributo annuale è intrasmissibile
e non è mai rivalutabile
La Società potrà compiere ogni operazione finanziaria,
escluso comunque lo svolgimento di operazioni riservate ad
operatori autorizzati, per il raggiungimento degli scopi specificati,
compresa la negoziazione di mutui, sia attivi che passivi,
semplici o garantiti da pegno o da ipoteca sui beni della
Società.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e i bilanci
devono essere approvati dall’Assemblea entro i primi
quattro mesi dell’anno solare successivo per poi essere
resi pubblici a cura del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4 - Soci
I Soci possono essere persone
fisiche o giuridiche e si distinguono nelle seguenti categorie:
Soci fondatori;
Soci ordinari;
Soci sostenitori;
Soci onorari.
Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall'Atto Costitutivo
della Società e i cultori di materie attinenti con
gli scopi della Società, che aderiscono alla stessa
non oltre sessanta giorni successivi alla sua costituzione.
Sono Soci ordinari tutti i cultori di Farmacoeconomia e di
Scienze correlate, nei loro diversi aspetti.
Sono Soci sostenitori gli Enti, le Associazioni e le Imprese
che condividono gli scopi della Società e che intendono
favorirla, secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo, con contributi annuali. Essi sono rappresentati
da un delegato e godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.
Sono Soci onorari studiosi italiani o stranieri di Farmacoeconomia
e Scienze correlate che abbiano acquisito particolari benemerenze
in tali discipline. Questi non hanno obbligo di versare la
quota associativa annuale.
L'ammissione alla Società come Socio
(Ordinario, Sostenitore, Onorario) è deliberata dal
Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante (socio ordinario,
socio Sostenitore) o su invito (socio Onorario), previa sua
esplicita accettazione.
Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo,
quindi l'appartenenza ad una qualsiasi della categorie di
soci prevista dal presente statuto attribuisce: il diritto
a partecipare ad ogni attività associativa; il diritto
di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni
dello statuto, nonché per l'elezione ad ogni carica
prevista dal medesimo, il tutto senza limitazioni alcuna.
La decadenza o l'esclusione dalla qualifica di Socio è
deliberata dal Consiglio Direttivo per giusto motivo. Costituisce
giusto motivo:
- l'aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività
o comportamenti incompatibili con le finalità della
Società o pregiudizievoli del suo prestigio;
- la mancata partecipazione a tre assemblee annuali consecutive,
senza che le giustificazioni siano state accettate dal Consiglio
Direttivo
- il mancato versamento, trascorsi 60 giorni dalla diffida
al pagamento, della quota associativa annuale o del contributo
annuale da parte del Socio sostenitore e comunque il mancato
pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.
Per interrompere la continuità dell'obbligazione assunta
da ciascun Socio nei confronti della Società è
necessario inviare le dimissioni, con lettera raccomandata
o con qualsiasi altro mezzo verificabile, entro il mese di
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
ARTICOLO 5 - Organi
Alle attività ed al
funzionamento della Società sono preposti i seguenti
organi:
L'Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il vice Presidente;
Il Segretario;
Il Comitato Scientifico;
Il Collegio dei Revisori dei conti.
Nessuna carica sociale potrà essere retribuita, salvo
quelle eventualmente ricoperte da non Soci (nel Collegio dei
Revisori dei Conti e nel Comitato Scientifico). Invece, potranno
essere rimborsate le spese sostenute da ognuno nell'interesse
della Società, purché autorizzate dal Presidente,
ratificate dal Consiglio Direttivo e documentate opportunamente.
ARTICOLO - 6 Assemblea
Costituiscono l'Assemblea i
Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci
Onorari, in regola con le quote associative annuali o con
i contributi annuali previsti.
Compiti dell'Assemblea sono:
approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno
precedente;
deliberare sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
deliberare sulle modifiche di statuto;
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
deliberare lo scioglimento della Società e nominare
i liquidatori;
deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività
sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo;
proporre argomenti di studio e di ricerca d'interesse della
Società.
L'Assemblea Generale si riunisce in assemblea
ordinaria una volta l'anno, entro il mese di aprile, su convocazione
del Presidente; può essere altresì convocata
su conforme delibera del Consiglio direttivo o su iniziativa
del Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci,
per questioni urgenti e importanti per la vita societaria.
L'assemblea viene convocata a mezzo di lettera
semplice inviata ai soci di norma almeno 15 giorni prima della
data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione
degli argomenti all'ordine del Giorno, la data, l'ora ed il
luogo dell'Assemblea.
L'Assemblea è valida quando sia presente, in prima
convocazione, almeno la metà più uno dei Soci
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
stessi. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni
sono valide se riportano la maggioranza semplice dei votanti
(metà più uno). Gli astenuti vengono considerati
come non votanti e quindi non vengono calcolati per il raggiungimento
della maggioranza.
La seconda convocazione non può avere luogo prima che
siano trascorse almeno 24 ore dall'ora di convocazione della
prima.
Ogni socio, sia persona fisica o giuridica, ha diritto ad
un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante
delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio,
il quale non potrà avere più di cinque deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società
o, in mancanza, dal componente più anziano del Consiglio
Direttivo con l'assistenza del Segretario o, in mancanza,
di altro socio indicato dall'assemblea, che assume le funzioni
di segretario dell'Assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare dal verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere
su apposito libro.
L'Assemblea Generale può effettuare
modifiche al presente statuto soltanto con atto approvato
dalla maggioranza dei votanti, i quali devono essere non meno
della metà più uno dei Soci.
Per le Assemblee il voto potrà essere espresso anche
a mezzo posta per precisi quesiti posti all'ordine del giorno
ed a mezzo di apposite schede nominative vistate dal Presidente
e dal Segretario della Società prima dell'invio. Le
schede esprimenti il voto dovranno pervenire, in busta chiusa,
alla sede della Società prima dell'Assemblea.
All'apertura e spoglio delle schede dovranno essere presenti
il Presidente, il Segretario ed almeno un Consigliere designato
dal Consiglio Direttivo. Delle operazioni verrà steso
apposito verbale. In caso di modifiche statutarie all'Assemblea
dovrà essere presente un notaio e le operazioni di
spoglio dovranno essere da lui effettuate.
ARTICOLO 7 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo attende
allo sviluppo e all'indirizzo generale della Società
attraverso l'attuazione di programmi scientifici formulati
in base alle finalità dell'art. 2.
Ad esso competono le funzioni di direzione, di programmazione
e di amministrazione della Società, nonché la
cura dei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e
privati.
Il Consiglio Direttivo, è nominato dall'Assemblea ed
è composto da 7 membri scelti tra tutte le categorie
di Soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica
per tre anni e possono essere riconfermati. Gli stessi possono
essere revocati per giusto motivo dall'Assemblea (vedi articolo
4).
Il Consiglio Direttivo:
1) nomina il Presidente e il vice Presidente eleggendoli tra
i propri componenti;
2) nomina il Segretario eleggendolo tra i propri componenti
o tra i soci. In quest'ultimo caso il segretario, non essendo
persona eletta dall'assemblea, pur partecipando alle riunioni
del Consiglio Direttivo e svolgendo le funzioni di cui all'art.
10, non può esprimere alcun voto sulle delibere che
il Consiglio Direttivo intende adottare;
3) nomina il Comitato Scientifico ed il suo Presidente;
4) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
5) indice riunioni congressuali e delibera su quanto indicato
nell'art. 2 (Finalità della Società);
6) dirige ed amministra la Società, con possibilità
di deliberare l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed
opportuni al conseguimento degli scopi sociali. Prepara il
bilancio preventivo e predispone il rendiconto consuntivo
che saranno presentati unitamente alla relazione dei Revisori
dei Conti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci
e ne cura la pubblicazione dopo l’approvazione;
7) approva le convenzioni da stipulare tra la Società
ed Enti pubblici o privati;
8) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
9) delibera sull'esclusione dei Soci;
10) disciplina i rapporti di collaborazione con i Soci e il
funzionamento degli eventuali gruppi di lavoro;
11) delibera l'esonero dal mandato del Presidente e del Segretario
per giusto motivo;
12) delibera sulle rimunerazioni e le indennità delle
cariche sociali ricoperte da non Soci (Collegio dei Revisori
dei conti e Comitato Scientifico).
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta
scritta di almeno tre consiglieri in carica e comunque almeno
una volta l'anno per deliberare in ordine ai bilanci e all'ammontare
delle quote sociali annuali.
La riunione è validamente costituita con la presenza
della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso
di parità, prevale la volontà manifestata dal
Presidente.
Qualora nel Consiglio Direttivo venga a mancare un Consigliere
sia per dimissioni che per altre cause, il Consiglio alla
prima riunione provvede alla sostituzione con il primo dei
non eletti dall'ultima assemblea da cui il Consiglio stesso
fu espresso.
ARTICOLO 8 - Presidente
Il Presidente del Consiglio
Direttivo della Società ha la legale rappresentanza
della Società.
Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio
Direttivo esclusivamente fra i suoi componenti, presiede e
convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione
delle delibere dello stesso.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere
riconfermato, salva la cessazione del mandato per dimissioni
o per giusto motivo. Può essere revocato su proposta
del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
la revoca deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei
soci.
Il Presidente e il Segretario (art.9) possono disgiuntamente
compiere tutte le spese di ordinaria amministrazione e più
precisamente apertura e chiusura dei conti correnti, le spese
amministrative che sostiene la Società per l'espletamento
della sua attività e le spese per eventuale personale
dipendente.
Qualsiasi altra spesa come per esempio contributi per congressi,
borse di ricerca, premi e per quanto altro rientrante nelle
finalità della società, nonché investimenti
immobiliari, acquisti di attrezzature di ufficio dovrà
essere autorizzata dal Consiglio direttivo di volta in volta.
Al Presidente potranno essere delegati tutti o parte dei poteri
spettanti al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9 - Vice Presidente
Il vice Presidente coadiuva
il Presidente e, in caso di impedimento, lo sostituisce nelle
sue funzioni.
L’evento deve essere comunicato ai membri del Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 10 - Segretario
Il Segretario viene eletto
a maggioranza tra i componenti il Consiglio direttivo o tra
i soci. In quest'ultimo caso non può esprimere alcun
voto sulle delibere che il Consiglio Direttivo intende adottare.
Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della
Società, cura il regolare svolgimento delle attività
della Società, in esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, tiene informati i soci, redige e conserva
i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
dei Soci.
Il Segretario dura in carica tre anni e può essere
riconfermato.
ARTICOLO 11 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza
scientifica della Società.
Esso è composto da un minimo di 12 ad un massimo di
30 membri. Hanno diritto a farne parte, a richiesta, i componenti
il Consiglio Direttivo; i restanti componenti vengono designati
dallo stesso Consiglio direttivo fra personalità scientifiche
riconosciute come esperte nel settore della Farmacoeconomia
e Scienze correlate.
Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva, esprime pareri
sulle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo,
propone gli indirizzi per lo sviluppo scientifico della Società,
esprime pareri e valuta le attività scientifiche svolte
o da svolgere dalla Società, indica i requisiti scientifici
per l'ammissione a Socio ordinario.
Il Comitato Scientifico si riunisce dietro convocazione da
parte del suo Presidente e/o su richiesta del Consiglio Direttivo.
Esso può articolarsi in commissioni alle quali possono
accedere esperti, anche stranieri e non Soci della Società.
Dura in carica tre anni, in ogni caso si scioglie in concomitanza
con il rinnovo o con la conferma del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12 - Collegio dei Revisori
dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3
membri, nominati dall'Assemblea tra persone esperte nelle
discipline amministrativo-contabili, anche tra i non Soci.
L'assemblea nomina il Presidente che provvede alla sua convocazione
e ne presiede le sedute.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili,
esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei Soci.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati. Ad essi, se non Soci, spetta un'indennità
di funzione, da determinarsi con delibera del Consiglio Direttivo
ed approvazione da parte dell'Assemblea.
ARTICOLO 13 - Scioglimento della Società
In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi
causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della
legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge,
sarà effettuata ad altra società o associazione
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 14 - Rimando di norme
Per quanto non specificamente previsto da questo statuto,
si applicano le norme del codice civile.
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